E’ legittimo che l’Inpgi, diversamente da quanto stabilito per il sistema previdenziale generale, stabilisca autonomamente un limite al cumulo tra la pensione e altri redditi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione dando ragione all’Istituto di previdenza dei giornalisti.
La questione verteva sulla legittimità dell’art. 15 del Regolamento di previdenza dell’Inpgi, secondo il quale sono cumulabili con redditi da lavoro entro il limite di 20mila euro l’anno – stabilito al 1° gennaio 2009 e rivalutato annualmente secondo i coefficienti Istat – le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni di contribuzione e le pensioni di invalidità. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
L’Inpgi ha reso nota la decisione della Suprema Corte con il comunicato che di seguito pubblichiamo integralmente.
La Cassazione conferma la legittimazione della disciplina dell’Ente sul regime del cumulo tra pensioni e altri redditi
Ieri è stata pubblicata la sentenza n. 8067/2016, resa dalla Cassazione in una causa in cui l’INPGI aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano che, ritenuto illegittimo l’art. 15 del Regolamento INPGI, aveva condannato l’Istituto a restituire al giornalista le quote di pensione risultanti incumulabili in base alla citata norma regolamentare.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPGI con sentenza i cui effetti trascendono la singola questione oggetto di decisione.
Con detta sentenza, infatti, la Corte di Cassazione torna a decidere sulla legittimità della disciplina contenuta nell’art. 15 del Regolamento Inpgi in materia di cumulo pensione/ reddito da lavoro, ribaltando totalmente quanto affermato nella precedente sentenza n. 1098/2012 con cui aveva affrontato la stessa questione, sia pure riferita ad altro giornalista.
Con la sentenza appena pubblicata, il Supremo Collegio – a seguito di un più approfondito esame – ha ritenuto che la questione della legittimità della norma Regolamentare INPGI, che ha disciplinato in modo parzialmente difforme dall’Assicurazione Generale Obbligatoria la specifica materia del cumulo pensione/reddito, non possa essere risolta senza tenere conto dell’intervenuta privatizzazione dell’Inpgi (ex D.Lgs 509/94) e dei conseguenti ambiti di autonomia attributi dalla legge a detto istituto previdenziale.
In altre parole, la S. Corte ha rilevato come non possa prescindersi dal considerare che, a seguito della privatizzazione, si è determinata nel nostro ordinamento la coesistenza di “due sistemi di previdenza autonomi in quanto fondati su principi organizzativi diversi”; e che, proprio in quanto trattasi di sistemi autonomi e posti sullo stesso livello, la previsione (ex art. 76, L. 388 del 2000) di un coordinamento dell’Inpgi al sistema previdenziale pubblico deve essere intesa “ben distinta da quella di “conformazione” o di adeguamento”, ma piuttosto nel senso che la stessa Corte (con sent n 11023/06) ha già chiarito e cioè come “affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze ed in particolare alle esigenze di bilancio”.
Ne consegue, dunque, che la disciplina Regolamentare INPGI in materia di cumulo pensione/reddito, ancorché parzialmente difforme dalla normativa dettata per l’AGO, è assolutamente legittima perché espressione dell’autonomia normativa attribuita a detto Istituto previdenziale in sede di privatizzazione.
A conferma di tale orientamento, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, richiama anche i principi di recente espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent 17589 del 2015), le quali – nel risolvere il problema interpretativo del richiamo inserito nel comma 4 dell’art. 24 del DL. 201/2011 alle “forme esclusive e sostitutive dell’Ago” – hanno escluso che il legislatore possa ricomprendere l’INPGI ogni qualvolta detti norme per l’Assicurazione Generale Obbligatoria. E ciò per evidenti ragioni di logicità. Sarebbe, infatti, incomprensibile – secondo le SS.UU. – la ragione per cui il legislatore, dopo aver affermato la esistenza di due sistemi previdenziali diversi ed autonomi tra loro – l’uno (l’AGO) regolato direttamente dalla legge e l’altro (gli enti previdenziali privatizzati) con attribuzione di autonoma potestà regolamentare – emani norme volte a vanificare ovvero contraddire tale impostazione, consentendo una commistione tra i diversi sistemi.
Il richiamo al consolidato orientamento della stessa sezione lavoro circa l’interpretazione del concetto di “coordinamento” e soprattutto il richiamo ai principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, rende definitivo l’orientamento odiernamente assunto dalla sez lavoro della Corte di Cassazione circa la legittimità dell’Inpgi di disciplinare in autonomia la materia del cumulo pensione/reddito.