Il quesito di C. G. V.:

Sono da poco iscritto all’Ordine come pubblicista, ma ancora non lavoro. Vorrei sapere se mi conviene effettuare l’iscrizione all’Inpgi 2 e a quali spese vado incontro.

 

La risposta di Massimo Marciano:

Caro collega,

l’iscrizione alla Gestione previdenziale separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (per brevità, il cosiddetto “Inpgi 2”) è obbligatoria in presenza, oltre all’avvenuta iscrizione all’Ordine, di un reddito professionale da collaborazione autonoma. Nel tuo caso, non avendo ancora avviato un rapporto di collaborazione, l’iscrizione all’Inpgi 2 non solo non è obbligatoria, ma non è neanche possibile, secondo quanto stabilisce la legge.

L’obbligo e la possibilità di iscrizione, per il giornalista, scattano dal momento in cui si inizia ad incassare un compenso per una collaborazione giornalistica retribuita sotto forma di collaborazione occasionale, cessione del diritto d’autore o prestazione libero-professionale con partita Iva. Da quel momento si hanno 30 giorni di tempo per presentare all’Inpgi, anche attraverso l’ufficio di corrispondenza regionale competente, la domanda di iscrizione, a cui va allegata una fotocopia del tesserino professionale. Qualora si tratti di libera professione con partita Iva, va allegata anche copia del certificato di apertura della partita Iva.

Per quanto riguarda il Lazio, la compilazione della domanda di iscrizione e la sua presentazione, insieme alle fotocopie da allegare, possono essere effettuate all’ufficio di corrispondenza di Roma (presso Associazione stampa romana, piazza della Torretta 36, primo piano, prima stanza sulla destra), dove è possibile trovare anche me il martedì mattina, quando sono presente per ricevere i colleghi in qualità di vicefiduciario dell’Inpgi per il Lazio.

C’è da ricordare che va comunicato ai propri committenti prima della corresponsione del pagamento che, in applicazione del Decreto legislativo 103/96, in aggiunta al corrispettivo lordo della prestazione pagata, debbono corrispondere al giornalista anche il contributo previdenziale integrativo per la Gestione separata Inpgi, pari al 2% sul corrispettivo lordo stesso (anche se ancora non è stata presentata dal giornalista la domanda di iscrizione all’Inpgi 2). L’ammontare dei contributi dovuti e i termini per il pagamento sono stabiliti dal capo secondo del regolamento della Gestione separata Inpgi.

Come stabilisce il capo terzo dello stesso regolamento della Gestione separata Inpgi, l’obbligo dell’iscrizione all’Inpgi 2 e al versamento di tutti i contributi dovuti spetta invece al committente, e non al giornalista, qualora il rapporto di lavoro si configuri come collaborazione coordinata e continuativa (qualcuno lo qualifica erroneamente come collaborazione a progetto, nonostante che la legge 14 febbraio 2003, n. 30, cioè la cosiddetta “legge Biagi”, escluda esplicitamente questa tipologia di contratto per gli iscritti ad Ordini professionali). Ovviamente, qualora il co.co.co. conviva con altro genere di collaborazione, come quelle viste sopra, al giornalista compete l’obbligo per la parte relativa a queste ultime fattispecie.

Inpgi 2: quesiti – In assenza di reddito non è obbligatoria né possibile l’iscrizione
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