Il quesito di E. P.:

Gentile dott. Marciano,

mi scusi per il disturbo. Sono una giornalista professionista dal 2000. Dal 2002 al 2009 ho svolto attività di addetta stampa presso un Ente locale con contratto a tempo determinato Categoria C (posizione economica C1), qualifica Istruttore Amministrativo. Pur svolgendo, esclusivamente, lavoro giornalistico non mi è stato riconosciuto come tale, come pure i contributi previdenziali sono stati versati all’Inpdap e non all’Inpgi.

Poi, prima della scadenza naturale del contratto nel 2009, a seguito di una ispezione, l’Inpgi ha riconosciuto la natura giornalistica del rapporto di lavoro chiedendo all’Ente il versamento dei contributi per gli ultimi cinque anni di lavoro. L’Ammministrazione ha aderito ad un concordato sanando la mia posizione contributiva.

Intanto, al termine del rapporto di lavoro, per 8 mesi ho usufruito dell’assegno di disoccupazione liquidatomi mensilmente dall’Inps, perché in quel momento la vertenza tra Inpgi e l’Ente locale ancora era in corso. Dal 2 marzo 2010 al 1 marzo 2011, dopo aver superato un concorso a titoli, ho ricoperto un incarico annuale di addetta stampa presso una Camera di Commercio con contratto co.co.co. In questo caso l’Ente ha aperto una posizione presso l’Inpgi 2 per il versamento dei contributi.

Da sottolineare che sono iscritta all’Inpgi 2 dal 2002. La posizione l’ho aperta per una precedente collaborazione svolta, per pochi mesi, presso un ente regionale: dal 2005 ho una collaborazione con un quotidiano(annualmente l’importo lordo della collaborazione si aggira sui 1.500-1.700 euro).

La mia domanda: il contratto co.co.co., terminato da una settimana, mi dà diritto ad un assegno di disoccupazione o ad altre forme di sussidio? Devo rivolgermi esclusivamente all’Inpgi?

Grazie.

Cordiali saluti.

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La risposta di Massimo Marciano:

Cara collega,

relativamente al co.co.co. non è previsto assegno di disoccupazione, essendo questa forma di ammortizzatore sociale prevista solo per il termine di un contratto di lavoro subordinato.

Inpgi 2: quesiti – Il co.co.co. non dà diritto all’assegno di disoccupazione
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