L’incarico di portavoce del sindaco, figura legittimata dall’articolo 7 della legge n. 150 del 2000, rappresenta la realizzazione di una finalità dell’amministrazione, che è quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dall’organo di vertice dell’ente pubblico. Non trovano quindi applicazione i vincoli di spesa sulle consulenze imposti dall’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010 (questo è il testo coordinato del decreto con le norme introdotte dalla legge di conversione).

Gli incarichi di consulenza rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l’amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell’amministrazione procedente.

Lo chiarisce la Corte dei Conti per la Liguria con la delibera n. 70 del 19/10/2011. Il parere dell’organo contabile regionale è dettagliatamente commentato dalla redazione del sito diritto.it in questo articolo.

Giurisprudenza – Comunicazione pubblica, il portavoce è una figura istituzionale esente dai vincoli di spesa per consulenze
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