Nel corso di una verifica ispettiva dell’Inpgi svoltasi nel 2013, è stato rilevato che l’attività di alcuni giornalisti, consistita nel confezionamento di notizie e nel coordinamento di oltre 400 blogger, era da considerarsi, a tutti gli effetti, attività giornalistica.
Con sentenza n. 8395/2016 della sezione lavoro del Tribunale di Roma, pubblicata ieri, è stata integralmente accolta la domanda dell’Istituto che, in particolare, riguardava due giornaliste che avevano svolto attività consistente nel coordinamento dei blogger di una testata on line e nella gestione della pubblicazione di notizie su social network con modalità e caratteristiche per cui era ravvisabile la natura subordinata e giornalistica.
L’attività oggetto di giudizio si inseriva nell’ambito dello spazio dedicato ai blog di una Testata on-line e consisteva di fatto nel confezionamento di notizie, nel coordinamento di oltre 400 blogger (ai quali venivano proposti gli argomenti da trattare), nonché nella selezione ed indicazione delle notizie di maggior rilievo da evidenziare, ed infine nella modifica dei titoli e del contenuto dei testi.
Nell’informazione resa con tali modalità, il Tribunale ha ravvisato gli elementi caratterizzanti l’attività giornalistica, utilizzando un concetto “dinamico” di giornalismo, in continuo divenire, perché al passo con l’evoluzione degli strumenti di comunicazione e delle modalità espressive.
Si legge infatti in sentenza: “il giornalista svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione (nei tempi recenti la notizia viaggia oltre che mediante tradizionale giornale cartaceo, anche attraverso la radio, la televisione, da ultimo, anche via internet) sicché l’attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato”.
Conseguentemente, viene preso atto che il blog è tra le nuove modalità espressive nel campo dell’informazione giornalistica on-line, essendo esso un contenitore di commenti in ordine a notizie già note (e aliunde divulgate al pubblico) e a notizie non ancora diffuse; e dunque può ritenersi di carattere giornalistico anche l’attività d’informazione svolta all’interno dei blog.
Nell’attività oggetto di giudizio, conformemente all’orientamento elaborato sul punto dall’Inpgi, è stata ravvisata la natura giornalistica perché desumibili in essa gli indici tipici elaborati dalla giurisprudenza, ancorché atteggiati in modo diverso da quello proprio dei tradizionali canali di diffusione. Rileva al riguardo il Giudice che “il Blog ‘è un contenitore … di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico’,” e pertanto è uno strumento che ”comporta elaborazione e diffusione della notizia, ciò che è proprio del giornalista (essendo irrilevante il fatto che le notizie elaborate e diffuse siano eventualmente già note)”.
La pronuncia in questione assume particolare rilevanza in quanto interviene in un contesto, quello del mondo dei “social network”, che costituisce sempre di più lo spazio virtuale all’interno del quale le nuove generazioni attingono e si scambiano notizie, informazioni, commenti e riflessioni e che sta diventando – di fatto – un ulteriore sistema di comunicazione attraverso il quale si fa informazione.
Fonte: comunicato dell’Inpgi