Il quesito di V. D. M.:

La mia commercialista ha provveduto a fare, su mio incarico, la comunicazione online del mio reddito da libera professione giornalista che annualmente va fatta a luglio.

Mi ha comunicato che al termine della procedura il sistema le ha dato un avviso evidenziando che sulla base del reddito dichiarato, che non è altissimo, non verranno accreditate 12 mensilità di contribuzione per l’anno 2014 ma solo un numero inferiore. Inoltre, l’avviso spiega che per avere 12 mensilità intere dovrei versare un contributo aggiuntivo.

La commercialista mi ha quindi consigliato di informarmi sul da farsi: se questo contributo integrativo è obbligatorio e se il non versarlo pregiudica la mia posizione previdenziale.

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La risposta di Massimo Marciano:

Cara collega,

il termine del 31 luglio per inviare la comunicazione permette di farlo senza sanzioni. E’ comunque possibile fare la comunicazione reddituale online fino al 31 dicembre con sanzioni crescenti in base al ritardo. Per approfondimenti sui termini e le modalità della comunicazione, puoi leggere su questo sito l’articolo Inpgi 2: fino al 31 luglio la denuncia online dei redditi libero-professionali 2014.

L’avviso di cui parla la tua commercialista è, appunto, semplicemente un avviso. Non c’è alcun obbligo. Si tratta di una nota che serve a ricordare al giornalista che per l’anno solare in questione non avrà accreditati 12 mesi di contribuzione, ma solo una parte. Ciò è dovuto a una novità introdotta dal governo con una riforma nel 2012.

La novità riguarda il calcolo dell’entità della contribuzione. Mentre in precedenza per i giornalisti liberi professionisti vigeva la norma per cui anche il versamento del solo contributo minimo costituiva la copertura di 12 mensilità di contribuzione, la riforma del 2012 del governo ha stabilito che è riconosciuta per ogni anno solare un’anzianità contributiva di 12 mesi interi solo qualora il proprio reddito non sia inferiore a quello minimo imponibile fissato dalla legge per i lavoratori autonomi (attualmente si tratta di circa 15 mila euro). Con un reddito inferiore, viene attribuito un numero di mesi di anzianità contributiva proporzionalmente minore.

L’avviso – che viene mostrato in automatico dal sistema, dopo aver fatto la comunicazione reddituale, a coloro che dichiarano un reddito inferiore al minimo imponibile di legge per gli autonomi – serve solo a informare che non verranno accreditati 12 mesi di contribuzione, ma ne verranno accreditati in numero inferiore proporzionalmente al reddito. Qualora, in questo caso, il giornalista volesse avere accreditati 12 mesi interi di contribuzione, dovrebbe versare un contributo aggiuntivo, che però non è affatto obbligatorio. Il suo mancato versamento non pregiudica la posizione previdenziale dell’iscritto.

Come ho spiegato a suo tempo su questo sito nell’articolo  Inpgi 2: tutte le norme del nuovo Regolamento; più diritti per freelance e precari, la riforma voluta nel 2012 dal governo ha anche innalzato il numero delle annualità (intere) di contributi necessarie per ottenere il diritto alla pensione dalle cinque che erano in precedenza alle 20 attuali. Questa circostanza, abbinata al nuovo calcolo delle mensilità di contribuzione di cui ho parlato sopra, in base ad una norma contenuta nel Regolamento delle prestazioni dell’Inpgi 2 (che non hanno altri Istituti di previdenza) si traduce in un vantaggio per chi non ha redditi tali da permettergli di accumulare in tutta la sua vita lavorativa 20 annualità intere di contribuzione. La norma “di favore” è quella che prevede la una tantum, ovvero la possibilità, una volta arrivati all’età pensionabile (66 anni), ma senza aver maturato le 20 annualità intere, di chiedere la liquidazione in unica soluzione dell’intero montante contributivo, comprensivo delle rivalutazioni annuali, accumulato nel corso della propria vita lavorativa.

Inpgi 2: quesiti – Comunicazione reddituale e mensilità di contributi accreditate
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